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Ddl Lorenzin: focus sulle sperimentazioni cliniche





Siamo pronti, o quasi.

Sembra infatti essere slittato il termine previsto per l'entrata in vigore del Regolamento europeo 536/14 sulle sperimentazioni cliniche. Questo atto legislativo si appresta ad essere il più importante cambiamento nell'attuale processo di autorizzazione e gestione delle sperimentazioni cliniche dopo circa 15 anni dall'attuazione della Legge 211/03 (recepimento della Direttiva 2001/20/EC).

I Governi e le Autorità Competenti, funzione quest'ultima svolta in Italia da AIFA per la ricerca sui farmaci, dovranno adattare l'assetto nazionale per rispondere alle stringenti tempistiche che impone il testo. Tra le più importanti sfide, la riorganizzazione dei Comitati Etici, sarà la più difficile da realizzare in accordo con il Ministero della Salute.

È notizia di ieri che alla Camera è stato approvato il testo del ddl 1324. Questo disegno di legge tratta importati aspetti sulle sperimentazioni cliniche (Capo I - Sperimentazione clinica dei medicinali) ed è  il primo e vero atto legislativo che ha l’intento di modellare l’attuale assetto normativo in ambito della ricerca, per avvicinarlo alle esigenze del Regolamento 536/2014.

Il percorso del testo è tortuoso (dovrà essere riesaminato al Senato che valuterà le modifiche introdotte nell’ultimo passaggio alla Camera e quindi si potrà definitivamente promulgare dopo parere positivo del Presidente nella Repubblica) e alcuni paventano che non arriverà a compimento, vista l’imminente fine dell’attuale legislatura. 

Cerchiamo però di capire quali sono le importanti modifiche introdotte con il testo, verranno sintetizzate le novità degli articoli 1 e 2 e in corsivo troverete i miei commenti:

L’articolo 1 delega il Governo in ambito delle sperimentazioni cliniche. Il Governo avrà tempo 12 mesi per produrre uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, con specifico riferimento alla medicina di genere e all’età pediatrica.

Nessun delega al Governo in tema di: 
- studi osservazionali;
- studi su integratori;
- studi su dispositivi medici;
- studi su alimenti;
- studi su ricerca interventistica senza farmaco.
Il testo è carente su tutti questi aspetti ma chi si occupa di ricerca, sperimentatori, segreterie di Comitati Etici, Comitati Etici ecc... sanno bene che gran parte della ricerca non è quella sui farmaci. Continuare a regolare solo la ricerca con i farmaci produrrà l’inevitabile: tutto ciò che sarà normato, verrà utilizzato per colmare le lacune normative negli altri ambiti di ricerca, con tutto ciò che questo comporta (enorme disambiguità interpretativa, diversa gestione delle richieste borderline ecc...)

La definizione dei decreti legislativi si baseranno sui principi etici internazionalmente riconosciuti e sulla normativa europea in tema di ricerca e tratteranno:

- l’individuazione dei requisiti minimi per i centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni clinici dalla fase I alla fase IV, per questi ultimi saranno considerati requisiti di preferenza le strutture che si doteranno di innovazioni tecnologiche tali da garantire la massima trasparenza sulle sperimentazioni (sito internet con CV dei ricercatori coinvolti, le sperimentazioni in corso e concluse ecc...);

Verrà quindi estesa la necessità del rispetto di requisiti minimi per tutti i centri che si occuperanno di ricerca sui medicinali. Ad oggi la determina 809/2015 di AIFA prevede che siano infatti solo i centri sperimentali e i laboratori coinvolti nella fase I a dover rispettare dei requisiti organizzativi e  strutturali. E’ auspicabile che i decreti legislativi che tratteranno questa aspetto non siano eccessivamente restrittivi soprattutto sugli aspetti legati alla qualità.   

- il sostegno alla attivazione e alla ottimizzazione dei centri dedicati agli studi di fase I;

- l’individuazione di modalità utili a salvaguardare l’indipendenza della sperimentazione clinica e all’assenza  di conflitti di interessi;
- le modalità di sottomissione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici;
- la definizione dei requisiti per l’utilizzo di materiale biologico o clinico residuo a scopo di ricerca conservato da precedente attività diagnostica o terapeutica o a qualunque titolo detenuto.

Questa attività si spera  impatterà sulle linee guida del Garante in tema di ricerca, in particolare con le linee guida 8 e 9 del 2016 che, ad oggi, saranno valide fine ad entrata in vigore del regolamento  679/2016 sulla privacy (25 maggio 2018)


- la definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica, garantendo il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, soprattutto nel caso delle malattie rare (all’interno di questo processo rientreranno i ruoli dei Direttori Generali, dei Responsabili Legali, dei compiti dei comitati etici territoriali, il conflitto di interessi nella valutazione delle sperimentazioni, i contenuti minimi dei contratti, la ripartizioni degli utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati della ricerca);

Questa ultima richiesta (ripartizione degli utili) apre una partita ad oggi sconosciuta, la possibilità di distribuire i proventi dei risultati della sperimentazione tra i centri coinvolti nel trial e in parte in un fondo istituito ad hoc. Il testo manca di esplicitare cosa si intende per "risultati delle ricerche o delle sperimentazioni", tratta di eventuali royalty su prodotti commercializzati una volta ottenuta l'AIC? Se così è, il riferimento alla commercializzazione dovrebbe essere il prodotto e non i risultati, anche se, a volte, sono i risultati (o meglio i dati) ad essere commercializzati perché "venduti" dal promotore ad altri enti. Rimane inoltre il dubbio sulle tempistiche. Ammesso che i proventi sono quelli del prodotto commercializzato, la distribuzione della compensazione o degli utili dovrà avvenire per la durata complessiva del brevetto o anche dopo?

- Riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo per la violazione delle norme vigenti con riguardo al ruolo dello sperimentatore e del centro clinico. I decreti collegati con questi aspetti tratteranno anche la sospensione dell’attività dei comitati etici territoriali che non rispetteranno le tempistiche del DM 211/03.

Nella definizione dei decreti legati agli aspetti sanzionatori è auspicabile chiarire le responsabilità. Chi dovrà accertare le violazioni? A chi spetta sanzionare?   

- la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali;

Il Governo, informa il ddl, una volta adottato un singolo decreto, avrà la possibilità di integrarlo o correggerlo entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

L’articolo 2 del ddl tratta in maniera specifica l’assetto organizzativo del Comitati Etici, in particolare:

- in AIFA sarà istituito il Centro di coordinamento nazionale dei Comitati Etici che sarà costituito da massimo 15 membri, tra questi, due saranno rappresentati delle associazioni dei pazienti. Alle riunioni del Centro di coordinamento parteciperanno di diritto i presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita e dell'Istituto Superiore di Sanità. 
Questo organismo avrà le funzioni di indirizzo fornendo direttive di carattere generale per l’uniformità delle procedure e per il rispetto delle tempistiche di valutazione da parte dei comitati etici territoriali. Sarà in seno a questo organismo che saranno decise le tariffe uniche di valutazione nazionale  e i contenuti minimi dei contratti.
- i comitati etici territoriali saranno massimo 40.
- saranno istituiti i 3 comitati etici a valenza nazionale di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico.
- i comitati etici tratteranno la valutazione degli aspetti della parte II del Regolamento 536/2014.
- sono disposte le revisioni alle attuali normative e viene assegnato al Ministero della salute i compiti di regolare la fase di transizione fino all’attuazione del Regolamento europeo.

Sarà dato modo quindi al Governo di rivedere la legge Balduzzi (189/2012) che ha previsto l’istituzione di 1 CE per MLN di abitanti più la possibilità per gli IRCCS di istituire un singolo CE per istituto. 
Questa modifica avrà sicuramente un impatto rilevante per l’organizzazione regionale soprattutto per le Regioni che hanno già implementato le richiese della legge 189/2012. 
Riguardo la tariffa unica, non è chiaro (cosi come non è chiaro il Regolamento europeo) se questa sarà a pagata una singola volta dal promotore oppure sarà versata tante volte quanti saranno i CE coinvolti. 

L’’impegno preso dal legislatore è importante per il futuro della ricerca in Italia. È auspicabile che le tante attività previste a revisione dell’attuale quadro normativo vengano implementate previa consultazione di tutti gli attori coinvolti.

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