Passa ai contenuti principali

Farmaci in fascia Cnn - Accesso sul territorio italiano di farmaci approvati con procedura centralizzata

Tra le modalità che un'azienda farmaceutica può seguire per commercializzare un farmaco sul territorio europeo, quella centralizzata consente di ottenere a livello EMA una AIC valida in tutti gli Stati Membri. Sulla carta, pertanto, quest'azienda potrebbe immediatamente dopo l'autorizzazione, vendere il farmaco in ogni farmacia o rifornire ogni ospedale.
Il problema di questa procedura è che poco collima con la pluralità delle normative e dei regolamenti degli Stati europei.

In Italia una linea di demarcazione nella gestione di questi farmaci può essere tirata con la Legge 189/2012 (ex Decreto Balduzzi).

Prima della 189/2012.
Prima della conversione in legge del Decreto Balduzzi questi farmaci non erano disponibili sul territorio italiano in quanto era necessario attendere la negoziazione del prezzo con il Ministero (prima) e con AIFA (dopo) e la pubblicazione della classe di rimborsabilità, dell'indicazione e del prezzo in GU.
Pertanto poteva passare anche molto tempo (fino a 1-2 anni) prima che la molecola potesse essere disponibile per la somministrazione al primo paziente. 
Questo lasso di tempo impediva ai pazienti di accedere immediatamente ad una nuova terapia approvata a livello centrale sollevando non pochi problemi etici.

Dopo la 189/2012.
La legge 189 del 2012 è stata anche pensata per consentire a questa fetta di farmaci una diretta disponibilità sul territorio nazionale considerando che le fasi successive, negoziazione e pubblicazione in GU, sono fasi inevitabili. 
Oggi, immediatamente dopo l'ottenimento dell'AIC, l'AIFA inserisce i farmaci nella nuova fascia C - non negoziata (Cnn) (ancora in attesa della decisione AIFA in merito alla rimborsabilità).
In questo limbo un clinico può decidere di utilizzare il farmaco in cnn ma è a questo punto emergono almeno due grandi problemi:
- Chi paga il farmaco per il quale non è ancora noto il prezzo? A volte subito dopo l'ottenimento dell'AIC alcune aziende farmaceutiche sono disponibili a fornire gratuitamente il medicinale e questo, sebbene possa sembrare un bene, può a volte, e questo soprattutto per farmaci di fascia alta (biotech, oncologici ecc...), rivelarsi un'arma a doppio taglio. Infatti una volta ottenuta la rimborsabilità con pubblicazione in GU il costo di questi farmaci dovrà ricadere sul SSN con non pochi problemi per il bilancio.
- Chi autorizza l'uso del farmaco in Cnn? Non è chiaro chi debba autorizzare l'uso sul singolo paziente di questi farmaci. 
In particolare:
  •  l'uso di questi farmaci non è da iscriversi nell'ex uso compassionevole secondo il DM 8 maggio 2003 che prevede l'impiego di farmaci senza AIC e autorizzati con parere del Comitato Etico.
  • non sono farmaci off-label perché i medicinali sono prescritti secondo le stesse indicazione per le quali hanno ottenuto l'AIC.
  • cosa sono? Deve essere chiamata forse in causa la Commissione del Farmaco che potrebbe esprimere parere  come farmaco extraprontuario  in fascia C.
Il problema resta aperto e presumibilmente una nota esplicativa AIFA potrebbe risolvere molti di questi dubbi.

Commenti

Post popolari in questo blog

CONFRONTO TRA GESTIONE MOMENTANEA E PROPOSTA DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA CON FARMACO.

Di seguito due pdf per un confronto tra l'odierna gestione delle sperimentazioni cliniche con farmaco e la proposta della gestione secondo il Regolamento Europeo che andrà ad abrogare la Direttiva 2001/20/EC. ATTUALE GESTIONE MOMENTANEA DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA CON FARMACI   SCHEMA DI PROPOSTA DEL REGOLAMENTO EUROPEO CHE ABROGHERÀ  LA DIRETTIVA 2001/20/EC (in corso di revisione EMA) Per un approfondimento sul tema della proposta vi invito al mio articolo su PartecipaSalute, link:  " Sperimentazione clinica: si muove l’Europa "  http://www.partecipasalute.it/cms_2/node/2001

Sperimentazioni no-profit, arrivati i chiarimenti al DM 17.12.2004.

L'AIFA ha pubblicato nel 2012, senza darne particolare risalto, due chiarimenti relativi agli studi clinici no-profit.  Cos'è una sperimentazione clinica no-profit? La sperimentazione clinica no-profit è una ricerche che, per essere definita tale, deve rispondere ai cinque punti (enigmatici) del DM 17/12/2004 . In particolare: Il Promotore della sperimentazione deve essere un ente no-profit (non ai fini di lucro) Il Promotore non deve essere titolare del brevetto del farmaco in sperimentazione o il titolare dell'AIC e non deve avere cointeressenze economiche con il produttore del farmaco sperimentale la proprietà dei dati devono appartenere esclusivamente al Promotore la sperimentazione non deve essere finalizzata e utilizzata per lo sviluppo industriale del farmaco la sperimentazione deve essere finalizzata al miglioramento della pratica clinica Se sono rispettati tutti questi punti la sperimentazione è esonerata dal pagamento degli oneri economici ai Comi

VHP: Procedura per una valutazione armonizzata dei trial

L'Italia, ormai da molto tempo, collabora con gli altri Stati Membri (SM) che aderiscono alla Voluntary Harmonitation Procedure (VHP), questa procedura consente di ottenere, in tempi certi, una valutazione coordinata e preliminare dei protocolli di ricerca.  Va sottolineato come questa procedura non sostituisce la valutazione nazionale che in Italia è regolata dal recepimento della Direttiva 2001/20/EC (la legge 211/03 e derivati).Ciò significa che, indipendentemente dall'esito della valutazione VHP lo sponsor è libero di presentare o meno il protocollo negli SM interessati, modificando anche il documento se l'esito della VHP è stato negativo. Questa procedura semplificata ha coinvolto, fino al 2015, esclusivamente l'AIFA ma con la pubblicazione in GU del nuovo Regolamento Europeo 536/2014 che abroga la Direttiva 2001/20/EC l'AIFA ha convocato il 30 novembre 2015, le Regioni e i CE per presentare la VHP come un piccolo passo avanti verso la completa im