Mancano meno di 30 giorni per l’entrata in vigore del DM 7 settembre 2017 che aggiorna e abroga la precedente normativa in ambito di utilizzo terapeutico nominale (DM 8 maggio 2003).
Il testo sembra, ad una prima lettura, completo e appare chiaro lo sforzo che ha fatto la Ministra Lorenzin nel risolvere situazioni borderline che fino ad oggi sono stati trattati in maniera disomogenea tra un centro ed un altro e tra una azienda farmaceutica ed un’altra.
Quali sono le novità? Ho cercato di riassumerle di seguito. Per comodità il testo è suddiviso secondo gli articoli del DM, per rendere comodo il confronto con il testo che trovate qui.
ART 1.
Rispetto all’articolo 1 del DM 8 maggio 2003 è evidente il passo avanti del nuovo DM.
L’articolo definisce gli ambiti di applicazione. Pilastro portante dell’uso terapeutico in Italia rimane la fornitura gratuita da parte dell’Azienda farmaceutica.
Viene definito il concetto di uso terapeutico di medinale sottoposto a sperimentazione clinica che, ed è finalmente chiarito, può essere distinto in:
1) programma di uso terapeutico (anche detto «expanded access program»): impiego di medicinali nell'ambito dell'uso compassionevole in piu' pazienti, sulla base di un protocollo clinico definito e identico per tutti i pazienti;
2) uso terapeutico nominale: impiego di medicinali nell'ambito dell'uso compassionevole su base nominale per un singolo paziente, in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito di un protocollo clinico definito;
Il testo dettaglia la lista di cosa è possibile considerare ”medicinali per uso terapeutico”, in particolare:
a) medicinali non ancora autorizzati, sottoposti a sperimentazione clinica e prodotti in stabilimenti farmaceutici o importati secondo le modalita' autorizzative e i requisiti previsti dalla normativa vigente;
b) medicinali provvisti dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per indicazioni diverse da quelle autorizzate;
3) medicinali autorizzati ma non ancora disponibili sul territorio nazionale;
Finalmente è chiaro! Il punto 3) art.1 pone fine ai dubbi su tutti i casi di farmaci che hanno ottenuto l’AIC in EMA e che non potrebbero essere impiegati secondo il DM 8 maggio 2003 in quanto con AIC. (Su questi casi in realtà sono state parecchie le deroghe per consentire comunque l’utilizzo dei medicinali). Con questa specifica, il nuovo DM consentirà ai Comitati Etici e ad AIFA di valutare con tranquillità questi casi, che rappresentavano una zona d’ombra di discrezionalità.
Ulteriori definizioni sono relative alle “malettie rare”, “tumori rari”, “Azienda farmaceutica”, “Medicinale di terapia avanzata” (terapia genica, terapia somatica e ingegneria tissutale), “USMAF-SASN: Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della salute” e il concetto di “reazione avversa”.
ART 2. E ART 3.
La possibilità di richiedere l’uso terapeutico spetta ad un singolo medico o ad un gruppi di medici per pazienti affetti da patologie gravi, malattie rare e tumori rari o in condizioni di malattia che li pongano in pericolo di vita per i quali non siano disponibili valide alternative terapeutiche o che non hanno come alternativa una sperimentazione clinica nella quale essere inclusi o per garantire la continuità terapeutica in ambito di sperimentazione clinica.
Per le malattie rare e i tumori rari il decreto obbliga alla presentazione della richiesta il medico che dirige il centro clinico individuato dalla regione per il trattamento delle malattie rare o il centro clinico appartenente alla Rete nazionale della malattie rare solo quando sono disponibili studi clinici sperimentali di Fase I per giustificare l’impiego del medicinale per uso terapeutico.
A proposito delle evidenze, l’art.2 rende possibile avviare la richiesta di un medicinale per uso terapeutico se:
- sono presenti risultati di studi di fase III conclusi o in corso per la stessa indicazione terapeutica, a deroga di questo punto è ammessa la possibilità di utilizzare come evidenze studi di fase II conclusi per condizioni di malattia che pongono il soggetto in pericolo di vita;
- i dati forniti dagli studi citati nel precedente punto sono sufficienti per fornire una valutazione sull’efficacia e sulla tollerabilità del medicinale;
- sono provvisti di Certificazione di produzione secondo GMP.
ART 4.
Qui sono contenuti i documenti da presentare alla valutazione del competente Comitato Etico, in particolare:
a) motivazione clinica della richiesta;
b) schema posologico e modalita' di somministrazione di cui e' stata dimostrata sicurezza e attivita' nelle sperimentazioni cliniche sulle quali si fonda la richiesta;
c) grado di comparabilita' dei pazienti inclusi nelle sperimentazioni cliniche e di coloro per i quali e' formulata la richiesta o, per le sole malattie e tumori rari, la sussistenza almeno di un comune meccanismo d'azione che renda prevedibile un beneficio clinico sulla base delle evidenze disponibili per il medicinale;
d) dati pertinenti relativi alla sicurezza, alla tollerabilita' e all'efficacia;
e) modello di informazione al paziente;
f) dichiarazione di disponibilita' dell'azienda produttrice alla fornitura gratuita del medicinale;
g) modalita' di raccolta dati;
g) modalita' di raccolta dati;
h) dichiarazione di assunzione di responsabilita' al trattamento secondo protocollo da parte del medico richiedente.
E’ data la possibilità al Comitato Etico di operare mediante procedura di urgenza. Se ho ben capito questo punto, il Comitato Etico può decidere “fuori seduta plenaria”.
Il DM non chiarisce se la decisione di urgenza dovrà essere ratificata nella prima seduta utile, suppongo di si e che questo sia un obbligo.
Dopo l’espressione del parere:
1) il Comitato Etico trasmette in AIFA il parere e la documentazione, tutto questo verrà fatto digitalmente secondo le istruzioni di una successiva determina AIFA;
2) l’AIFA, per la tutela della salute pubblica, può intervenire in modo restrittivo e sospendere o vietare l’impiego del medicinale per uso terapeutico.
Dopo questo passaggio il medicinale potrà essere importato attraverso l’USMAF SASN come farmaco estero.
ART 5.
In questo articolo vengono definiti gli obblighi di comunicazione in AIFA, da parte delle Aziende Farmaceutiche, delle date di attivazione nonché di chiusura dei programmi di uso compassionevole, la comunicazione dovrà informare l’AIFA del medicinale che intendono fornire gratuitamente. La comunicazione di chiusura dovrà essere data ad AIFA 30 giorni prima della data prevista di fine del programma.
ART 6.
I dati che saranno ricavato dagli usi terapeuti non possono sostituire ma solo integrare quelli necessari per la procedura di ottenimento dell’AIC.
ART 7.
Questo articolo tratta la farmacovigilanza (FV). Le segnalazioni devono essere trasmesse in AIFA e comunicate al Comitato Etico sia dai medici che dall’Azienda farmaceutica. I medici potranno inserire la segnalazione direttamente nel portale AIFA o attraverso il responsabile aziendale del sistema di FV.
ART. 8
L’ultimo articolo del decreto tratta l’entrata in vigore del DM e l’ abrogazione del DM 8 maggio 2003
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